Avviso Depositi "Dormienti"

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Il D.P.R. 116 del 2007  ha definito "dormienti" i seguenti rapporti:
  • i depositi di somme di denaro, effettuati presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
  • i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
  • i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"


Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione